
Il caso
Un ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile intraprendeva una nuova relazione sentimentale stabile. Pur non risultando una vera e propria coabitazione continuativa, emergevano elementi di stabilità del legame, caratterizzato da supporto reciproco sia affettivo che materiale. La questione è arrivata all’attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a chiarire se tale situazione fosse sufficiente per far venir meno il diritto all’assegno.
Il principio stabilito dal giudice
La Corte di Cassazione (Sez. I Civile, ordinanza n. 14151 del 04/05/2022) ha affermato un principio chiaro: l’assegno divorzile non spetta all’ex coniuge che intrattiene una relazione stabile, anche in assenza di coabitazione.
In particolare:
✔ la convivenza more uxorio non coincide necessariamente con la coabitazione;
✔ è sufficiente un legame affettivo stabile e duraturo;
✔ rileva la presenza di reciproco sostegno morale e materiale.
Tale situazione comporta il venir meno dei presupposti dell’assegno divorzile.
Implicazioni operative
Questo principio ha ricadute molto concrete, anche nell’ambito delle investigazioni private.
✔ Quando si perde il diritto all’assegno?
Quando si dimostra l’esistenza di una relazione stabile che comporti un progetto di vita condiviso, anche senza convivenza formale.
✔ Quali elementi sono rilevanti come prova?
a) frequentazioni abituali e continuative;
b) viaggi e permanenze comuni;
c) sostegno economico reciproco;
d) condivisione di momenti di vita quotidiana.
✔ Qual è il ruolo dell’investigatore privato?
Un investigatore autorizzato può documentare:
a) la stabilità della relazione;
b) le abitudini della coppia;
c) elementi concreti di supporto reciproco.
✔ Quali sono i limiti legati alla privacy?
Le indagini devono rispettare:
a) il principio di proporzionalità;
b) la normativa sulla privacy;
c) i requisiti di utilizzabilità in giudizio.
Cosa significa per chi legge
Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale: non serve convivere sotto lo stesso tetto per perdere l’assegno divorzile.
Anche una relazione stabile “di fatto”, se caratterizzata da progettualità e sostegno reciproco, può far venir meno il diritto al mantenimento.
Per verificare se una situazione personale o familiare presenta profili rilevanti sotto il profilo probatorio, è possibile richiedere una consulenza preliminare riservata.
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