
Il caso
Un padre, separato e obbligato a versare un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne iscritto all’università, ha richiesto all’Ateneo documenti relativi alla carriera universitaria del giovane (iscrizione, esami sostenuti, ecc.), per comprendere se gli studi stessero procedendo realmente e in modo continuativo. L’università aveva negato l’accesso, richiamando la volontà del figlio maggiorenne e i vincoli sulla riservatezza dei dati personali. La questione è stata quindi portata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima, con ricorso del genitore contro il diniego dell’Ateneo.
Il principio stabilito dal giudice
Con sentenza n. 1116 del 16 aprile 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha definito un principio rilevante: Il genitore separato che versa l’assegno di mantenimento ha diritto di accedere ai dati relativi alla carriera universitaria del figlio maggiorenne, limitatamente a quelli necessari per valutare l’effettiva prosecuzione degli studi, quando tale accesso è strumentale alla valutazione di un’eventuale revisione dell’assegno. Non è richiesto che sia già pendente un procedimento giudiziario è sufficiente che l’accesso sia funzionale alla decisione se intraprendere o meno un’azione legale. L’elemento centrale è quindi l’interesse diretto, concreto e attuale del genitore a conoscere quegli elementi della carriera universitaria che possono incidere sulla valutazione della sua posizione di obbligato al mantenimento.
Implicazioni operative
✔ Quando è utile questo diritto?
Quando un genitore intende valutare se vi siano i presupposti per chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, sulla base dell’effettiva prosecuzione degli studi universitari del figlio.
✔ Quali informazioni possono essere richieste legalmente?
Solo quelle pertinenti all’effettiva iscrizione e partecipazione del figlio agli studi, in quanto utili alla tutela del proprio interesse giuridico.
✔ Quando può essere negato l’accesso?
Se i dati richiesti non sono strettamente necessari alla valutazione dell’interesse giuridico del genitore o se si tratta di informazioni che riguardano esclusivamente ambiti tutelati e riservati del figlio maggiorenne.
Cosa significa per chi legge
Questa sentenza conferma un principio importante: il diritto alla riservatezza del figlio maggiorenne non è assoluto quando s’intreccia con il diritto di difesa del genitore che versa l’assegno e intende valutare la prosecuzione degli studi per eventuali modifiche dell’assegno. In altre parole, il genitore non può accedere indiscriminatamente alla vita universitaria del figlio, ma può ottenere le informazioni strettamente necessarie per proteggere i propri interessi legittimi in sede giudiziaria o pre-giudiziale.
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