
Il caso
Una donna impiegata in una farmacia veniva accusata di aver sottratto, nel corso di più anni, banconote dal registratore di cassa e prodotti cosmetici e farmaceutici per un valore complessivo molto rilevante. Nel processo emersero immagini registrate da un sistema di videosorveglianza installato all’interno della farmacia dal datore di lavoro senza un consenso formale dei dipendenti e senza cartelli di avviso. La Corte di appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) aveva riformato l’assoluzione di primo grado, condannando la donna per furto continuato aggravato e disponendo anche la condanna al risarcimento del danno. Contro questa decisione la difesa proponeva ricorso in Cassazione, sollevando numerose censure, tra cui l’illegittimità delle riprese video-controllate e la violazione della riservatezza dei lavoratori.
Il principio stabilito dal giudice
Con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, depositata in cancelleria lo stesso giorno, la Corte di Cassazione – Sezione V Penale ha affermato un principio significativo in tema di videosorveglianza sul luogo di lavoro: il datore di lavoro può installare e utilizzare telecamere non segnalate e non convenute con sindacati o ispettorati, purché lo faccia per tutelare il proprio patrimonio aziendale nei confronti di validi sospetti di comportamenti illeciti da parte di uno specifico dipendente. La Corte ha quindi ritenuto ammissibile e utilizzabile come prova anche la videoregistrazione non preventivamente autorizzata, quando sia rivolta ad accertare fatti concreti e gravi, quali i furti all’interno dell’azienda, e non sia finalizzata a un controllo generalizzato a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti.
Implicazioni operative
✔Quando è lecito installare telecamere nascoste?
Il principio consolidato dalla Cassazione indica che la videosorveglianza “nascosta” può essere lecita quando:
a) ci sia già un fondato sospetto di comportamenti illeciti specifici da parte di un lavoratore;
b) lo strumento sia finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale e non al controllo indiscriminato dell’attività lavorativa;
c) l’uso delle immagini non comporti un significativo controllo quotidiano sulle prestazioni degli altri lavoratori.
✔Quali limiti restano?
Non è consentito installare telecamere nascoste per controlli preventivi “a campione” o per monitorare l’operato generale dei dipendenti senza motivo concreto. In tali casi, le riprese potrebbero essere considerate lesive della riservatezza e illegittime.
✔Come vengono trattate le immagini in giudizio?
Quando la videosorveglianza risulta giustificata dai comportamenti illeciti accertati o sospettati, le immagini possono essere regolarmente introdotte e utilizzate come prova sia nel processo penale sia, se pertinente, nel procedimento civile per il risarcimento dei danni.
Cosa significa per chi legge
Questa sentenza ribadisce un principio importante nel rapporto tra tutela del patrimonio aziendale e diritto alla riservatezza dei lavoratori: il primo non sempre è escluso dalla disciplina sulla privacy quando esistono sospetti concreti e gravi di comportamenti illeciti da parte di un dipendente. In pratica, il datore di lavoro non deve rinunciare a strumenti di accertamento per timore di illegittimità se l’uso è mirato, documentabile e proporzionato alla tutela di un interesse giuridico reale.
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