
Il caso
La controversia trae origine dallo scioglimento di un’unione civile tra due persone formalizzata nel 2016. A seguito della cessazione del vincolo, una delle parti ha chiesto il riconoscimento di un assegno periodico, sostenendo di aver subito un significativo squilibrio economico e di aver rinunciato a opportunità professionali per favorire la vita comune e la carriera della partner. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un assegno mensile, poi revocato dalla Corte d’Appello. La parte interessata ha quindi proposto ricorso in Cassazione contro la decisione di secondo grado, sollevando questioni relative alla corretta applicazione dei criteri per l’assegno divorzile.
Il principio stabilito dal giudice
Con la sentenza n. 25495 del 17 settembre 2025, depositata in cancelleria in quella stessa data, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di scioglimento dell’unione civile, così come nel matrimonio, l’assegno divorzile può essere riconosciuto solo se sussistono due condizioni fondamentali:
1) Accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ossia la sua incapacità di mantenere una vita autonoma e dignitosa nonostante un diligente sforzo;
2) Individuazione della funzione assistenziale e, se presente, della funzione compensativo‑perequativa, cioè il collegamento tra squilibrio economico e sacrifici o contributi alla vita familiare e al patrimonio della coppia.
La Corte ha inoltre precisato che:
✔ quando prevale solo la funzione assistenziale, l’assegno non va parametrato al tenore di vita precedente, ma deve essere commisurato alle reali esigenze esistenziali del richiedente;
✔ quando ricorre anche la funzione compensativa, questa assorbe quella assistenziale e l’assegno deve essere parametrato ai contributi forniti alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e comune.
Implicazioni operative
✔ Quando può essere riconosciuto l’assegno?
L’assegno può essere concesso se il richiedente non ha mezzi adeguati e se l’analisi degli elementi economici e personali mostra un reale squilibrio derivante da scelte condivise nella vita di coppia.
✔ Cosa deve considerare il giudice di merito?
Il giudice deve valutare non solo la disparità economica tra le parti, ma anche la storia del rapporto, il ruolo svolto da ciascun partner nella conduzione della vita familiare, e gli eventuali sacrifici professionali e reddituali sostenuti.
✔ Quali sono i parametri di determinazione dell’assegno?
La determinazione dell’importo deve essere proporzionata:
a) all’esigenza di sopravvivenza dignitosa quando prevale la funzione assistenziale;
b) ai contributi concreti alla vita familiare e al patrimonio quando la funzione compensativa è riconosciuta.
Cosa significa per chi legge
Questa sentenza ribadisce un concetto fondamentale: anche per lo scioglimento dell’unione civile si applicano i criteri ormai consolidati in tema di assegno divorzile nel matrimonio.
Non si tratta di un “automatico” assegno per il solo fatto di aver cessato l’unione, ma della necessità di verificare in concreto:
✔ se il richiedente non ha mezzi sufficienti;
✔ se lo squilibrio economico è stato determinato da scelte condivise;
✔ se esiste un nesso tra la vita di coppia e i sacrifici personali e professionali.
In sintesi, la sentenza contribuisce a una maggiore parità di trattamento tra coppie unite civilmente e coniugi divorziati, estendendo ai primi tutele analoghe a quelle già consolidate per i secondi, pur nel rispetto delle specificità normative.
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